Vai al contenuto
AI.info

The Pulse

L’EDPB chiede avvisi visibili quando gli occhiali smart registrano

Il Comitato europeo per la protezione dei dati afferma che gli occhiali smart dovrebbero segnalare chiaramente quando registrano, con luci visibili, suoni o altri avvisi difficili da eludere. La dichiarazione del 13 ottobre delinea anche le

L’EDPB chiede avvisi visibili quando gli occhiali smart registrano

AI.info Team · Scritto con l’IA ·

«Gli occhiali smart dovrebbero rendere evidente quando registrano, per esempio con luci LED intense, segnali acustici o segnali di attivazione vocale, notifiche sullo smartphone rispettose della privacy o un design distintivo».

Anu Talus, presidente del Comitato europeo per la protezione dei dati

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la sua dichiarazione sugli occhiali smart il 13 ottobre 2026, chiedendo segnali di registrazione che le persone nelle vicinanze possano notare e che siano difficili da disattivare. Le raccomandazioni del Comitato riguardano dispositivi che possono sembrare normali occhiali mentre acquisiscono immagini, suoni o altri dati personali. La dichiarazione propone riflessioni preliminari sui rischi per la privacy e sulle responsabilità delle persone e delle aziende coinvolte nel trattamento di quei dati.

Gli avvisi devono funzionare anche senza lo smartphone di chi indossa gli occhiali

Secondo l’EDPB, gli indicatori visivi dovrebbero risaltare in diverse condizioni di illuminazione e restare attivi abbastanza a lungo da permettere alle persone nel campo visivo della telecamera di capire che è in corso una registrazione o un’elaborazione delle immagini. Il Comitato afferma che il dispositivo non dovrebbe poter registrare quando il suo indicatore è coperto. Una luce difficile da vedere, o che si possa spegnere mentre la registrazione continua, non soddisferebbe lo standard descritto dal Comitato.

La dichiarazione indica anche i segnali acustici, i comandi di attivazione pronunciati a voce e le caratteristiche del design che aiutano a distinguere gli occhiali smart da quelli comuni come possibili modi per avvisare le persone nelle vicinanze. Le notifiche di prossimità sullo smartphone potrebbero integrare questi segnali, ma secondo il Comitato non dovrebbero essere l’unico avviso: le persone potrebbero non avere l’app pertinente, non tenerla attiva o scegliere di non ricevere notifiche. Le misure tecniche adottate per rispettare gli obblighi di trasparenza, afferma l’EDPB, dovrebbero essere efficaci, difficili da eludere e aggiornate quando necessario.

Gli obblighi previsti dal GDPR dipendono da come vengono usati gli occhiali

La dichiarazione non considera ogni persona che indossa gli occhiali soggetta al GDPR in ogni situazione. Chi registra o condivide immagini in un contesto puramente personale o domestico può rientrare nell’esenzione per le attività domestiche, per esempio se condivide un video soltanto con un amico o usa la traduzione in privato. Il Comitato afferma che l’applicabilità dell’esenzione va valutata caso per caso e che questa non copre, per esempio, la pubblicazione di filmati su un account pubblico di social media senza restrizioni o l’uso degli occhiali per attività professionali, politiche o ufficiali.

I produttori dei dispositivi e i fornitori di app o servizi collegati possono comunque avere responsabilità proprie, anche quando l’attività di chi indossa gli occhiali rientra nell’esenzione per le attività domestiche. Se queste aziende determinano le finalità e i mezzi del trattamento, possono essere titolari o contitolari del trattamento. Secondo l’EDPB, non possono affidarsi agli utenti per assolvere i propri obblighi di informare le persone i cui dati potrebbero essere acquisiti.

Il consenso e gli usi successivi pongono questioni distinte

Per i trattamenti soggetti al GDPR, i titolari devono avere una base giuridica valida. Il Comitato afferma che ottenere il consenso delle persone nelle vicinanze può essere difficile quando queste non hanno alcun rapporto con il produttore del dispositivo o il fornitore del servizio; un consenso raccolto dopo l’acquisizione del filmato non fornisce la base giuridica che era necessaria prima. Anche il ricorso al legittimo interesse richiede una valutazione caso per caso dei diritti e delle aspettative delle persone e delle tutele previste.

La dichiarazione richiama in particolare il riutilizzo commerciale e l’addestramento dell’IA come finalità che le persone nelle vicinanze potrebbero non aspettarsi ragionevolmente, soprattutto se non erano a conoscenza della registrazione iniziale. Incoraggia inoltre a limitare l’acquisizione continua e la conservazione dei dati, a usare impostazioni predefinite che tutelino la privacy e a sfocare o oscurare le persone nelle vicinanze prima che i filmati siano condivisi o riutilizzati. Per gli occhiali progettati principalmente per fornire assistenza in tempo reale, l’EDPB afferma che la memorizzazione persistente potrebbe non essere necessaria e dovrebbe essere disattivata per impostazione predefinita, a meno che la funzionalità non la richieda o un utente non la attivi deliberatamente.

Ospedali, scuole e luoghi di lavoro presentano rischi maggiori

Il Comitato indica strutture mediche, scuole, spogliatoi, bagni e luoghi di lavoro come contesti in cui la registrazione può suscitare particolari preoccupazioni. Nei luoghi di lavoro richiama l’attenzione sul monitoraggio dei dipendenti e sul rischio di esporre informazioni aziendali riservate. A seconda del contesto, la registrazione può anche essere soggetta a restrizioni previste dalle leggi nazionali o dalle regole locali.

La dichiarazione dell’EDPB è un orientamento preliminare, non un divieto generalizzato degli occhiali smart né un’affermazione secondo cui ogni registrazione viola il GDPR. La richiesta specifica è che le persone nelle vicinanze possano capire quando è in corso una registrazione o un trattamento correlato, e che i segnali pensati per informarle restino percepibili e difficili da eludere.

Fonti

Esplora

Altri articoli