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Meta rinvia al 20 novembre l’entrata in vigore delle condizioni sulla scansione dei siti web

Meta ha rinviato al 20 novembre 2026 l’entrata in vigore delle versioni aggiornate dei Commercial Terms e dei Self-Serve Ad Terms. Le condizioni continuano ad autorizzare la scansione dei siti web associati ai prodotti o ai servizi delle az

Meta rinvia al 20 novembre l’entrata in vigore delle condizioni sulla scansione dei siti web

AI.info Team · Scritto con l’IA · verificato ·

Meta ha spostato dal 30 ottobre al 20 novembre 2026 la data di entrata in vigore delle versioni aggiornate dei Commercial Terms e dei Self-Serve Ad Terms. Il rinvio concede alle aziende più tempo prima che le condizioni entrino in vigore, ma la clausola sulla scansione resta nel testo aggiornato.

Tre settimane in più, clausola invariata

Un portavoce di Meta ha detto a Reuters che l’azienda ha posticipato la data di entrata in vigore per avere più tempo per spiegare le modifiche ai partner e alle parti interessate. La pagina delle condizioni aggiornate indica il 20 novembre come nuova data di entrata in vigore. Non dice che il testo della clausola sulla scansione sia stato rimosso o modificato.

In base alla clausola, le aziende autorizzano Meta, o un soggetto che agisce per suo conto, a usare strumenti automatizzati, tra cui scraper, bot e crawler, per accedere ai siti web associati ai loro prodotti o servizi. La clausola consente inoltre a Meta di creare credenziali di prova e recuperare periodicamente gli aggiornamenti da quei siti. Le condizioni prevedono che Meta possa usare il materiale raccolto per fornire, sviluppare, migliorare, studiare e mantenere prodotti pubblicitari e aziendali.

Che cosa dice la clausola aggiornata

Il testo aggiornato non include più la parola «addestrare», presente in una versione precedente. Mantiene «sviluppare» tra le finalità elencate per l’uso del materiale raccolto dai siti web. Le condizioni non specificano che ogni pagina sottoposta a scansione sarà usata per addestrare sistemi di IA: la clausola descrive l’autorizzazione concessa e le finalità indicate da Meta per il materiale raccolto.

La controversia riguarda la portata dell’espressione «siti web associati ai prodotti o servizi di un’azienda». Gli editori sostengono che un account aziendale o una Page potrebbero far rientrare nella clausola gli articoli giornalistici presenti sui loro siti web, non soltanto il materiale che scelgono di pubblicare sulle piattaforme di Meta. Le condizioni si applicano alle aziende che usano i prodotti Meta per scopi commerciali, non soltanto agli editori.

Gli editori contestano la clausola

La News/Media Alliance ha condannato le condizioni. Separatamente, WAN-IFRA ha inviato a Meta una lettera datata 22 ottobre e indirizzata a Joel Kaplan, responsabile degli affari globali di Meta. La lettera chiede a Meta di sospendere la clausola sulla scansione per gli editori di notizie mentre dialoga con il settore e sollecita modifiche, tra cui il riconoscimento vincolante delle preferenze espresse tramite robots.txt e la possibilità per gli editori di rifiutare la clausola senza perdere l’accesso agli strumenti aziendali di Meta.

«Il giornalismo non è materia prima da raccogliere come condizione per essere presenti su una piattaforma.»

Lo ha detto Ladina Heimgartner, presidente di WAN-IFRA, nella dichiarazione dell’organizzazione relativa alla lettera. Secondo WAN-IFRA, dopo le critiche Meta ha eliminato dalla clausola un riferimento esplicito all’addestramento dell’IA, ma l’organizzazione sostiene che il termine «sviluppare», rimasto nel testo, potrebbe comunque comprendere l’uso dei contenuti degli editori nei prodotti aziendali di Meta.

La garanzia su robots.txt è fuori dal contratto

Meta ha dichiarato che i proprietari dei contenuti possono usare robots.txt per indicare le proprie preferenze. Secondo quanto riferisce WAN-IFRA sulla base del suo esame, le condizioni non menzionano robots.txt. La distinzione conta per gli editori che vogliono vedere questa garanzia inserita nell’accordo, anziché lasciata in una dichiarazione pubblica.

La nuova data dà alle aziende tempo fino al 20 novembre per esaminare le condizioni. Nella versione aggiornata, l’autorizzazione alla scansione resta in vigore; il rinvio non ha risolto la controversia sulla sua portata e sulle tutele disponibili per gli editori.

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